Bonus Covid-19 e pensione di invalidità
Per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso, il Governo Italiano ha previsto con il d.l. 18/2020 una serie di istituti (i c.d. bonus) a sostegno di una platea eterogenea di categorie lavorative.
A causa dell’infelice formulazione delle norme tuttavia si è posto da subito il problema della cumulabilità o meno di tali bonus con l’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 della Legge n. 222/1984, tanto che numerose associazioni hanno invocato un tempestivo intervento governativo a chiarimento.
A fronte di tale evidente discriminazione, occorre quindi ripercorrere brevemente il susseguirsi di decreti e regolamenti che hanno contribuito a delineare questo scenario.
Innanzitutto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (il cd. DECRETO CURA ITALIA, convertito con modificazioni con la Legge n. 27/2020) ha previsto il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro, in favore di molteplici categorie di lavoratori, ovverosia:
professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (art. 28), lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29), lavoratori del settore agricolo (art. 30) e lavoratori dello spettacolo (art. 38).
Il tratto comune a tali categorie ai fini del riconoscimento della indennità è che questi non siano “titolari di pensione”.
Ancora l’art. 44 del D.L. Cura Italia ha previsto una norma di chiusura istituendo il “Fondo per il reddito di ultima istanza” con la finalità di garantire anche ai lavoratori dipendenti e autonomi non compresi nelle precedenti categorie il versamento di una indennità.
In quest’ultimo caso il legislatore non ha specificato le condizioni per il riconoscimento né gli importi dell’indennità, pertanto non ha neppure specificato che i lavoratori dovessero non essere titolari di pensione. Tuttavia il Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.03.2020, all’art. 3 lettera a), è tornato a specificare che il lavoratore, in sede di istanza, dovrà dichiarare di essere «lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione».
Tale estromissione sembrerebbe quindi del tutto pacifica, tanto che alcuni Enti erogatori come ad esempio Cassa Forense l’ha già applicata in sede di versamento del bonus di marzo, escludendo dal beneficio anche coloro che percepiscono una pensione di invalidità ordinaria conseguente alla loro ridotta capacità lavorativa a meno di un terzo, determinata da infortunio e/o malattia.
Inoltre l’art. 31 del D.L. 18/2020 ha specificato che le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza, senza tuttavia chiarire alcunché riguardo alle pensioni di invalidità.
La formulazione ampia e generica (pensione) porterebbe quindi a ritenere che la norma si riferisca indistintamente ad ogni tipo di prestazione pensionistica, comprendendo quindi non solo quella di anzianità, come potrebbe essere anche condivisibile, ma anche i percettori di assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984 (con esclusione delle altre prestazioni assistenziali rese nei confronti di invalidi civili, ciechi e sordi, che sono invece certamente compatibili con il bonus, come già chiarito da INPS).
Con l’entrata in vigore del successivo Decreto Legge n. 23 del 2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (il cd. DECRETO LIQUIDITA’) si sperava in una correzione di tale ingiustificata disparità, ma al contrario il decreto ha perseverato prevedendo all’art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi) una sorta di interpretazione autentica dell’art. 44 del D.L. 18/2020 relativo al cd. Reddito di ultima istanza:
«i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria […] devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva».
E’ tuttavia in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto, cosiddetto “Rilancio”, nel quale si auspica che, anche a seguito dell’insistenza delle associazioni del settore, l’esecutivo possa aver corretto il tiro e chiarito la differenza tra i diversi trattamenti pensionistici, prevedendo esplicitamente la cumulabilità tra assegno ordinario di invalidità e bonus.
Secondo la bozza che ad oggi è stato possibile esaminare, un nuovo articolo del Decreto dovrebbe prevedere espressamente la cumulabilità dei bonus con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Occorrerà tuttavia attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa da giorni e che potrebbe aversi già in data odierna, per avere la conferma di quanto appena detto.
Rimane tuttavia da chiarire – e questo aspetto potrà esserlo solo a seguito dell’attenta analisi del nuovo Decreto – se tale disposizione varrà per le prestazioni successive all’entrata in vigore del Decreto Rilancio oppure se andrà a modificare anche le condizioni di pagamento del bonus per i mesi scorsi.