Cos’è l’Esdebitazione?
L’esdebitazione è un istituto giuridico disciplinato dagli artt. 142 e seguenti della Legge Fallimentare, come modificata a seguito della riforma del 2006 (D.Lgs. n. 5/2006, il quale prevedeva invece l’istituto della riabilitazione civile).
Tramite l’esdebitazione il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti nell’ambito della procedura fallimentare, i quali di conseguenza non potranno più richiedere il pagamento dei propri crediti al debitore fallito ed esdebitato.
L’art. 142 L.F. stabilisce infatti che “Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48[1];
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione[2]. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.
L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali (in proposito v. il provvedimento del Tribunale di Prato qui).
Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso”.
Pertanto il debitore che intenda accedere al beneficio dell’esdebitazione dovrà senza dubbio collaborare strettamente con la Curatela, fornendo tutte le informazioni, la documentazione e la corrispondenza in proprio possesso, al fine di favorire il proficuo e tempestivo svolgimento delle operazioni.
L’istanza può essere presentata nel corso della procedura oppure su ricorso del debitore entro l’anno successivo al decreto di chiusura del fallimento. La richiesta può essere fatta una sola volta (oppure reiterata trascorsi 10 anni dalla precedente richiesta).
La procedura verificherà quindi la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 142 L.F., sentito il Curatore e il Comitato dei creditori se costituito. In caso positivo la procedura dichiarerà inesigibili nei confronti del debitore fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto possono fare reclamo il P.M., i creditori non soddisfatti, lo stesso debitore e chiunque ne abbia interesse.
Si noti che il decreto di esdebitazione ha efficacia anche nei confronti dei creditori non intervenuti con insinuazione, i quali quindi non potranno procedere per la soddisfazione del loro credito rimasto insoluto se non per la eccedenza rispetto alla percentuale di credito soddisfatto attribuita in sede concorsuale agli altri creditori di pari grado.
Recentemente è stato introdotto un nuovo (ma distinto) istituto denominato anch’esso “esdebitazione” nell’ambito della disciplina degli strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, su cui verterà un successivo articolo.
[1] Art. 48 L.F.: “Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore”.
[2] E’ quindi necessario offrire in produzione alla procedura il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
[3] “5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito”.
[4] “6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale”.