Obbligo del Green Pass per i servizi di trasporto nazionale, in vigore dal 1° settembre: regole ed esenzioni
Al rientro dalle vacanze ci troviamo a fare i conti con il “secondo step” del Green Pass, che come a tutti noto a partire dal 1° settembre sarà necessario anche per l’accesso – tra gli altri (l’elenco completo dei servizi accessibili con certificazione verde lo si ri ritrova nell’art. 3 comma 1 del d.l. 105/2021) – ai maggiori servizi di trasporto nazionali. Si ricordano i principali: treni Intercity, Intercity notte e Alta Velocità (Italo e Frecce di Trenitalia) per i quali è prevista una capienza massima dell’80% se si viaggia in zona bianca o del 50% per quella gialla; voli nazionali comprese le navette aereoportuali (per gli internazionali era già necessaria la certificazione verde), per i quali non sono previste riduzioni di capienza, ma è obbligatorio l’uso di mascherina chirurgica o ffp2; pullman e autobus che coprono in maniera continuativa tratte interregionali, nonché quelli adibiti a n.c.c. (noleggio con conducente); navi e traghetti con rotte interregionali, eccetto il servizio che copre lo Stretto di Messina, sempre con capienza massima all’80%.
Non è previsto alcun obbligo di Green Pass per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale, come bus di linea, metropolitane e taxi. Ferme restando tutte le prescrizioni già in vigore per l’utilizzo di tali mezzi, ossia il distanziamento obbligatorio e l’uso delle mascherine chirurgiche o ffp2.
Chiarito quindi quale sarà, a decorrere dal 1° settembre, il regime del trasporto pubblico nazionale, riprendiamo il tema di grande interesse già introdotto nella Newsletter di agosto, ossia quello della Certificazione di esenzione dall’obbligo vaccinale.
Si tratta di un argomento che finalmente ha ricevuto l’attenzione del Ministero della Salute, che per la prima volta (con ritardo, ad avviso di chi scrive) ha espresso la propria posizione formale per mezzo della Circolare 0035039-04/08/2021.
Questa circolare rappresenta il primo passo per l’attuazione completa delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105 il quale, dopo aver elencato al comma 1 tutti i servizi ed attività accessibili con Green Pass, prevede appunto che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo”.
La Circolare del 4 agosto, in attesa del Decreto Ministeriale che dovrà introdurre il sistema digitale di Certificazione di esenzione, da un lato prevede un sistema transitorio di efficacia e validità delle certificazioni cartacee (al momento, in assenza del sistema digitale, le uniche disponibili) e, dall’altro, chiarisce il contenuto e le modalità di rilascio della certificazione stessa.
Andando con ordine e cercando di sintetizzare:
- a) il possesso della Certificazione di esenzione, quale che ne sia il formato, consente all’avente diritto l’accesso a tutti i servizi e le attività previste dal comma 1 dell’art. 3 del d.l. 105/2021, altrimenti precluse ai soggetti non dotati del Green Pass;
- b) nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale previsto dal comma 3 dell’art. 3 del d.l. 105/2021, la Certificazione cartacea avrà (salvo prevedibili proroghe, se tale decreto relativo all’emissione digitale della certificazione non interverrà per tempo) efficacia fino al 30 settembre 2021;
- c) sempre fino al 30 settembre 2021, restano validi i Certificati di esenzione già emessi dai vari Sistemi Sanitari Regionali;
- d) non è previsto alcun elenco di patologie o condizioni cliniche che controindichino la vaccinazione in maniera permanente o temporanea, le valutazioni discrezionali in tal senso sono rimesse ai medici dei vari SSR e devono essere quindi compiute caso per caso, in relazione alla specifica condizione patologica dell’avente diritto. La Circolare si occupa soltanto, con funzione meramente esplicativa, di fornire una definizione di precauzione e controindicazione (per il quale si rimanda alla lettura della Circolare stessa);
- e) la Circolare inoltre – ad avviso di chi scrive in maniera inopportuna, in quanto non vengono indicate le fonti mediche – chiarisce che non sarebbe controindicata la vaccinazione per donne in gravidanza o in allattamento. Si tratta degli unici due casi per i quali il Ministero ha, fino ad adesso, assunto una posizione formale; si aggiungono soltanto la sindrome di Guillam-Ballè ed i casi di Miocardite/Pericardite, anche questi menzionati nella Circolare del 4 agosto u.s. come “non controindicati” a seguito della prima dose. La Circolare specifica comunque che, anche per i casi di gravidanza, è rimessa in ultima istanza al medico la valutazione circa all’emissione della Certificazione di esenzione, in base alla specifica condizione della paziente;
- f) quanto agli aspetti “operativi”, la Circolare specifica che la Certificazione di esenzione è rilasciabile dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici vaccinatori del SSR, è gratuita, deve essere inserita nelle banche dati sanitarie regionali (il c.d. libretto vaccinale), non deve indicare espressamente la motivazione dell’esenzione in quanto la specifica patologia rientra tra le informazioni sensibili dell’avente diritto.
In attesa della piena attuazione dell’art. 3 del d.l. 105/2021 ed in particolare del suo comma 3 e quindi, nelle more dell’adozione del Decreto Ministeriale sulla digitalizzazione della Certificazione di esenzione, si raccomanda coloro che sono affetti da patologie croniche, invalidanti o comunque potenzialmente confliggenti con l’obbligo vaccinale, di non esitare a rivolgersi al proprio medico per una valutazione ad hoc del proprio caso, perché l’informazione sanitaria è un diritto inviolabile della persona.
Come visto, infatti, la ratio della Circolare del Ministero della Salute è quella di consentire l’esenzione dall’obbligo vaccinale a tutti i soggetti che ne avranno diritto, previa valutazione caso per caso della condizione clinica di ogni singola persona. Ovviamente, in un siffatto regime, il compito del Ministero della Salute sarà ridotto alla definizione delle regole generali, mentre il ruolo del medico diventa un elemento fondamentale. Si consiglia quindi di rivolgersi sempre al proprio medico curante, in quanto la conoscenza che esso ha del proprio paziente diventa un elemento fondamentale per la valutazione della condizione clinica dell’avente diritto ai fini del rilascio della Certificazione di esenzione.