La modifica delle condizioni di separazione tra i coniugi
I provvedimenti di separazione e di divorzio hanno efficacia rebus sic stantibus, nel senso che i relativi effetti, ad istanza di parte sono sempre suscettibili di modifica al mutare delle circostanze di fatto. Il presupposto per la domanda di modifica è il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale, così come di separazione conseguente a negoziazione assistita e di accordo di separazione depositato davanti al Sindaco.
La modificazione dei provvedimenti adottati in sede di separazione avviene con l’introduzione di un ricorso ai sensi dell’art. 710 c.p.c. [1] con l’assistenza di un legale.
Il provvedimento adottato sarà un decreto che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice.
La modificazione delle condizioni di separazione può avvenire anche concordemente tra i coniugi, mediante un accordo stragiudiziale o, se necessario, con un ricorso giudiziale congiunto.
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all’assegno di mantenimento per il coniuge, quanto quelle relative alla prole o all’assegnazione della casa familiare.
Non possono costituire oggetto del giudizio di modifica gli ulteriori accordi raggiunti dai coniugi in occasione della separazione al fine di definire i loro rapporti economici e patrimoniali, accordi che fanno parte del contenuto facoltativo della separazione.
L’art. 156 Cod.civ. subordina la revoca o la modifica al sopravvenire di giustificati motivi [2].
Pertanto dovrà trattarsi di eventi e/o fatti nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della separazione.
In tema di modifica dell’assegno di mantenimento per i figli, la Suprema Corte ha ritenuto che esso vada determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, sicché deve essere considerata anche l’evoluzione delle condizioni economiche dei genitori nel corso del giudizio di merito, salva restando la diversificazione dell’ammontare dell’assegno in relazione alla decorrenza delle mutate condizioni (Cass. 2870/1994).
La giurisprudenza chiarisce che nel procedimento ex art. 710 non si può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno stabiliti in sede di separazione, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, è necessario verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e quindi adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (App. Roma, 1° marzo 2016).
In sostanza, lo strumento previsto dagli artt. 710 c.p.c. e 156 Cod.civ. è deputato ad attualizzare le statuizioni già assunte in sede di separazione, modificandole in funzione delle circostanze sopravvenute (Trib. Velletri 18 dicembre 2015).
Questi orientamenti trovano conforto nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale i “giustificati motivi” sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (v. Trib. Modena II, 18 aprile 2012), con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28346/2017).
Quindi il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione è tenuto a provare che vi è stato un mutamento nelle condizioni personali o patrimoniali dei coniugi (ad es. un peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro). La restituzione ad uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare può determinare un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento (Cass. Civ. 94/147).
Eventuali modifiche non hanno efficacia che per il futuro: il diritto di un coniuge a percepire il contributo al mantenimento del figlio minore, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione (o dal verbale di omologazione), conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 11648/2012).
In sintesi, i giustificati motivi non consistono nella mera enunciazione di circostanze fattuali: il ricorrente dovrà provare concretamente come gli eventi abbiamo causato un effettivo mutamento della propria condizione, tale da dover intervenire giudizialmente con una riduzione (o un aumento o anche l’eliminazione) dell’assegno come originariamente stabilito.
La domanda di modifica delle condizioni di separazione deve fondarsi sulla sopravvenienza di circostanze di fatto idonee a giustificare la richiesta (Cass. 9671/2013; Cass. 11720/2003; Cass. 13666/1999; Cass. 12235/1992; Cass. 1800/1990; Corte Appello Milano 3.12.1993); non possono pertanto dare luogo a revisione i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede (Cass. 11488/2008); la modifica, in ogni caso, deve essere effettuata con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione (Cass. 9028/1998).
Non si può ottenere la modifica dell’assegno per “eccessiva onerosità sopravvenuta” se gli avvenimenti sui quali si fonda la domanda non si pongono al di fuori dell’ordinario succedersi dei fatti (Corte Appello Palermo del 5.11.1988).
Per la revisione dell’assegno di mantenimento dei figli non basta un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato se questo risulta strumentale o addirittura simulato (Cass. I, n. 20064/2011).
Alcuni dei motivi che possono fondare la richiesta di modifica, secondo la giurisprudenza, possono essere l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del coniuge avente diritto (Cass. 4/04/1998 n. 3503; Cass. 5/06/1997 n. 5024); la perdita o l’acquisto da parte di uno dei coniugi di un cespite o di un’attività produttiva di reddito (Cass. 1/08/2003 n. 11720; Cass. 7/12/1999 n. 13666); tuttavia le sentenze precisano come sia onere dell’interessato dimostrare concretamente che tale perdita si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche (Trib. Modena II, 20 gennaio 2012); determinate scelte professionali del coniuge obbligato implicanti una diminuzione di reddito (Cass. 5/06/1997 n. 5024, cit.; Corte Appello Brescia del 16/06/2008); significativi incrementi di reddito del coniuge obbligato (Cass. 7/05/1999 n. 4570; Cass. 22/04/1998 n. 4094; Tribunale Santa Maria Capua Vetere del 10/05/1996); la diminuzione del reddito dell’obbligato per pensionamento (Cass. 11/11/2003 n. 16912, la quale ha tuttavia precisato come il mero fatto del pensionamento non faccia venir meno la solidarietà tra i coniugi e non possa dunque di per sé determinare l’esclusione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole).
Si ricordi che in tema di mantenimento dei figli minori, l’interesse di questi ultimi è preminente, costituendo il principio fondamentale che il Giudice dovrà sempre perseguire e tutelare.
Rapporto procedimento di modifica / provvedimento di divorzio
La domanda di revisione dell’assegno di separazione, coeva a quella di divorzio, non comporta la riunione dei due procedimenti, trattandosi di due procedimenti con caratteri e finalità diverse, nonché distinzioni anche temporali.
In caso di provvedimento conseguente a procedimento di modifica, quest’ultimo verrà meno con la pronuncia di divorzio (Cass. VI, n. 2437/2015; contra: “è inammissibile, pertanto, il ricorso proposto ex art. 710 per la modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi qualora, nelle more del procedimento, venga proposto ricorso di divorzio giudiziale, in quanto il giudice di quest’ultimo è il solo competente a provvedere sulle richieste di modifica delle condizioni della separazione”; Trib. Napoli 29 ottobre 2004; Trib. Cuneo 16 novembre 2000; Trib. Pescara, 2 settembre 2010, in PQM, 2010, n. 3, 64).
Pertanto, i mutamenti reddituali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio (Cass. I, n. 1779/2012).
L’interessato dovrà valutare con il proprio legale se procedere con un ricorso finalizzato alla modifica delle condizioni di separazione e solo dopo avviare il procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio, oppure se affrontare solo quest’ultimo procedimento.
[1] Art. 710 Codice di procedura civile
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il Tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
[2] Art. 156 Cod.civ. (“Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi”) – ultimo comma
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.