Pergotende: il sottile confine tra edilizia libera e permesso di costruire

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Si prende spunto dalla recentissima sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato, n. 03309 del 25.06.2020, per affrontare il tema del regime edilizio di quelle strutture – spesso collocate in resede, giardini o terrazze – comunemente note come pergotende.

Ma prima di tutto c’è da chiedersi, cosa sono le pergotende?

Si tratta di elementi di arredo da esterno molto di moda negli ultimi anni, anche di grandi dimensioni, comunemente costituiti da intelaiature di materiali leggeri (ad esempio alluminio anodizzato, ma anche legno etc.) e coperture, chiusure o tendaggi retrattili, in modo da poter all’occorrenza alternare uno spazio aperto ad uno chiuso e protetto.

In materia si discute del regime edilizio di tali manufatti i quali normalmente vengono acquistati e istallati senza richiedere permessi edilizi, ma che sovente si trovano poi ad essere oggetto di ordinanze di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) in quanto considerati – a torto a ragione dai Comuni – vere e proprie nuove costruzioni necessitanti di Permesso di Costruire, il tutto con l’aggiunta della configurazione del reato di cui all’art. 44 dello stesso T.U.

A prescindere dall’esame della casistica – dovendo soltanto segnalare che anche le soluzioni variamente offerte dalla giurisprudenza amministrativa dipendono sostanzialmente dalla caratteristiche dello specifico manufatto in esame – è di interesse segnalare tale problematica, perché quello che spesso (magari su consiglio del venditore) si ritiene essere un manufatto accessorio privo di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 6 o 6 bis del d.P.R. 380/2001, poi si rivela almeno nella prospettazione dei Comuni come un vero e proprio abuso edilizio, per mancanza del Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso Testo Unico, con conseguente apertura di un procedimento sanzionatorio amministrativo ed uno parallelo penale.

In estrema sintesi, il principio distintivo tra manufatto soggetto al regime di edilizia libera e nuova costruzione è il seguente “L’opera principale non è «l’intelaiatura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che l’intelaiatura medesima si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8190 del 2019, cit.). Si è aggiunto che una struttura che abbia tali caratteristiche «non può considerarsi una “nuova costruzione”, anche laddove per ipotesi destinata a rimanere costantemente chiusa, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio». Infatti, «la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda e dei pannelli, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8190 del 2019, cit.). In definitiva, in presenza degli elementi identificativi sopra descritti, la struttura realizzata deve essere qualificata quale «arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001». (Cons. Stato, sez. VI, n. 1777 del 2014, cit.).” (C.d.S. sez. VI cit.).

In conclusione, se si intende acquistare ed istallare una pergotenda, onde evitare di incorrere in spiacevoli “sorprese”, non limitiamoci al consiglio del venditore, ma interpelliamo un tecnico di fiducia in grado di indirizzarci verso la soluzione migliore, in conformità con la disciplina urbanistica nazionale (d.P.R. 380/2001), regionale (l.r.T. 65/2014) e dei singoli regolamenti edilizi comunali.